
Nuove PMPF 2018
8 Novembre 2018Il 15 settembre 2018 sono entrate in vigore le NUOVE PMPF
Siamo in Emilia Romagna
REGOLAMENTO REGIONALE FORESTALE
Breve riassunto delle modifiche in attuazione :
Ai veicoli a motore in regola con le norme del CDS sulle strade a fondo naturale o stabilizzato.
Non esiste più il DIVIETO DI TRANSITO su tutte le strade che attraversono il bosco ad uso pubblico. ( sentieri e mulattiere )
Cioè si possono percorrere tutte le strade se non espressamente vietate dall’ente proprietario della strada con apposita ordinanza motivata e con l’apposizione della relativa segnaletica stradale conforme al CDS ( PROPRIETA’PRIVATA DIVIETO DI TRANSITO ) ai sensi dell’art.6 del CDS.
Il transito è consentito a tutti i mezzi motorizzati in regola :
( omologati-immatricolati-assicurati e relativa targa originale fissata al mezzo motorizzato)
Per le STRADE AD USO PRIVATO il proprietario della strada oltre ad apporre segnaletica come detto sopra può impedire il transito con una SBARRA ai non aventi diritto.
( sono vietate catene o cavi di qualsiasi natura ) cioè il divieto e’ reso noto al pubblico mediante cartelli e sbarre come detto poc’anzi.
Le strade ad uso privato lasciate aperte (senza impedimenti a norma del presente regolamento ) sono percorribili con mezzi motorizzati in regola è ai sensi del relativo CDS
In definitiva tutte le strade a fondo naturale sentieri mulattiere Tratturi VICINALI o PODERALI ( art.3 punto 48/52 ) sono regolamentate dal solo CODICE DELLA STRADA.
I Divieti al transito dei mezzi motorizzati sono validi ai sensi della nuova normativa regionale se si percorrono terreni saldi agro SILVO pastorali cioè al di fuori delle strade a fondo naturale
E’parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui detto sopra anche se laterali alla viabilità di transito.
Il parcheggio può avvenire solo ove è consentito sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.
La multa nella strada PRIVATA si può fare è valida ?
Ecco cosa dice la normativa :
Un organo di Polizia può fare la multa in una strada privata.
Il Ministero dei Trasporti è intervenuto per fare chiarezza.
Se vi state chiedendo se la multa ricevuta in una strada privata è valida cioè volete capire se la Polizia può intervenire.
Recentemente il Ministero dei Trasporti ha fugato ogni dubbio sulla questione.
Grazie al parere n.2507/2016 e ora chiaro che i CC-FORESTALI possono intervenire anche nelle strade private lasciate aperte al pubblico transito cioè di strade di proprietà privata ad uso pubblico non chiusa da sbarra.
Ma vediamo cosa vuole dire STRADA PRIVATA e quali sono i casi in cui effettivamente poter far valere il vostro diritto.
STRADA PRIVATA : in primo luogo bisogna specificare cosa è la strada privata in quanto una definizione Giuridica precisa non esiste ma ci si arriva tramite la spiegazione del Codice della Strada e la specifica di PROPRIETÀ PRIVATA data dal Codice Civile.
1 ) La STRADA è l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni dei veicoli e degli animali.
( c1 art.2 del CDS )
È il proprietario della strada ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dal codice civile.
( art.832 )
Nella strada privata si può chiedere l’autorizzazione al COMUNE a istallare la segnaletica stradale come previsto dal CDS.
Quindi secondo quanto previsto dall’art.38 del CDS gli organi di Polizia potrà elevare multe ai sensi del CDS nelle strade di proprietà privata lasciate aperte all’uso pubblico e i cittadini sono tenuti a rispettare i segnali stradali se posti in base a quanto indicato all’art.38 del codice stesso.
L’articolo appena citato mette in evidenza anche una differenza che si rileva palese per motivi pratici.
Il campo d’azione degli organi di Polizia si limita alle Strade private ad uso pubblico ma non può estendersi alle STRADE PRIVATE DI USO PRIVATO semplicemente perché la strada privata è chiusa da sbarra o cancello che ne delimitano la circolazione al pubblico cioè che l’organo di Polizia non potrà fisicamente accedervi per controllare che vi siano irregolarità.
Il parere del Ministero specifica anche che nelle strade private ad uso privato la segnaletica se presente deve essere conforme a quella prevista dal codice e non può essere di FANTASIA la Polizia non potranno entrare ed elevare multe ma la segnaletica stradale deve essere a norma di legge come già ripetuto poc’anzi.
Tutto questo può avvenire nel caso di multe ai sensi del CDS .
Ma sappiamo benissimo che potremmo essere multati in caso di cartello divieto di transito senza altri impedimenti.
Ci sono gravi inesattezze su quanto scritto sopra: il CDS definisce strada l’area ad uso PUBBLICO destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ciò che ne consegue è che il CDS non si applica in nessun modo alle strade o aree private, in quanto se la strada privata è priva di sbarra non è detto che sia ad uso pubblico, in quanto le strade private si distinguono in private vicinali ad uso pubblico (riportate su mappa nell’elenco comunale delle strade pubbliche o ad uso pubblico) e vicinali private ad uso privato (interpoderali, poderali) non necessariamente con apposizione di sbarra o cartellonistica. Ciò che ne deriva è che il CDS come appunto si evince dalla definizione di strada, non vige mai nelle strade private ad uso esclusivamente privato, ma si applica la legge regionale vigente in materia che comunque vieta il transito sulle strade ad uso esclusivo privato. Il segnale di sbarramento da parte del proprietario è un elemento in più per rendere noto al pubblico il divieto di passaggio, ma non è obbligatorio in nessun caso ai fini della tutela della proprietà.
Giuste osservazioni, ad un testo forse incompleto. Aggiungerei solo che le nuove PMPF hanno fatto più chiarezza sui metodi di divieto di transito. Se gli ex art. 81 e 82 erano molto vaghi e aperti a svariate interpretazioni, le nuove PMPF riportano all’art.61 una totale restrizione per il transito su qualsiasi sentieri, mulattiera, carrareccia ecc.. ma all’art. 62, possiamo apprezzare i metodi di attuazione dei divieti. Ai punti 2 e 3 abbiamo le seguenti indicazioni che fugano qualsiasi dubbio:
2. Per la viabilità ad uso pubblico ricadente nelle tipologie elencate nel comma 1 gli enti proprietari
delle strade sono tenuti ad emettere le apposite ordinanze e ad apporre specifica segnaletica ai sensi
del codice della strada.
3. nella viabilità ad uso privato ricadente nelle tipologie elencate nel comma 1 il divieto è reso noto
al pubblico mediante l’affissione di appositi cartelli da parte dei proprietari o dalle aziende interessate
che possono altresì impedire l’accesso ai non aventi diritto attraverso l’installazione di apposite
sbarre.
Per esperienza, è sempre bene esaminare ogni singolo caso, prima di stabilire se si tratta di strada con diritto di passaggio o diritto di chiusura da parte de proprietari. Da parte nostra, del CER, quello che possiamo consigliare è circolare sempre in regola e in luoghi conosciuti, con accompagnatori locali che conoscono le varie situazioni dove transitare o meno anche dove ci sarebbe il diritto ma il buon senso sconsiglia.
Sono riportate una serie di inesattezze qui sopra. La definizione di strada data dal CDS è l’area ad uso PUBBLICO destinata alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali. È palesemente ovvio che il presente codice non vige nelle strade private. Non basta la mancata apposizione di un cartello o di una sbarra per considerare una strada pubblica, la strada è pubblica o ad uso.pubblico solo se iscritta nell’elenco delle strade comunali o vicinali in carico al comune di appartenenza. Ciò che ne deriva è che il transito su strade private è sempre vietato senza obbligo di apposizione di sbarre o cartelli, il proprietario ha la facoltà di rendere noto al pubblico con cartelli o sbarre il fatto che la strada sia privata, ma non è obbligato ai fini del divieto di percorrenza della stessa. Quanto scritto in questo sito è ingannevole poiché il rischio di incorrere in sanzioni è reale.
Giuste osservazioni, ad un testo forse incompleto, non certo ingannevole (per favore). Aggiungerei solo che le nuove PMPF hanno fatto più chiarezza sui metodi di divieto di transito. Se gli ex art. 81 e 82 erano molto vaghi e aperti a svariate interpretazioni, le nuove PMPF riportano all’art.61 una totale restrizione per il transito su qualsiasi sentieri, mulattiera, carrareccia ecc.. ma all’art. 62, possiamo apprezzare i metodi di attuazione dei divieti. Ai punti 2 e 3 abbiamo le seguenti indicazioni che fugano qualsiasi dubbio:
2. Per la viabilità ad uso pubblico ricadente nelle tipologie elencate nel comma 1 gli enti proprietari
delle strade sono tenuti ad emettere le apposite ordinanze e ad apporre specifica segnaletica ai sensi
del codice della strada.
3. nella viabilità ad uso privato ricadente nelle tipologie elencate nel comma 1 il divieto è reso noto
al pubblico mediante l’affissione di appositi cartelli da parte dei proprietari o dalle aziende interessate
che possono altresì impedire l’accesso ai non aventi diritto attraverso l’installazione di apposite
sbarre.
Per esperienza, è sempre bene esaminare ogni singolo caso, prima di stabilire se si tratta di strada con diritto di passaggio o diritto di chiusura da parte de proprietari. Da parte nostra, del CER, quello che possiamo consigliare è circolare sempre in regola e in luoghi conosciuti, con accompagnatori locali che conoscono le varie situazioni dove transitare o meno anche dove ci sarebbe il diritto ma il buon senso sconsiglia.
Ingannevole nel senso che non valendo il CDS sulle strade private, oltre a prendere la sanzione dagli organi competenti, indipendentemente se ci sono sbarramenti o cartelli di divieto in quanto non obbligatori ai fini del divieto di transito, si rischia pure di essere querelati dal proprietario per invasione di strade o terreni privati. Se poi si lasciano segni sul suolo col passaggio e la strada privata è danneggiata, come già è successo si rischia anche la querela per danneggiamento.
Sentenza TAR Piemonte n. 965/2017. Nei sentieri, mulattiere e affini non è applicabile il CDS in quanto trattasi di altra disciplina normativa rispetto a quella sul dissesto idrogeologico. Ricordo a tutti che il Decreto L.vo n. 34/2018 di valenza statale e non regionale, impone alle regioni stesse di applicare con apposite determine i divieti di circolazione su sentieri, mulattiere o tratturi, ai fini di impedire fenomeni di dissesto idrogeologico. Erroneamente molti pensano che il CDS sia di rango superiore a regolamenti regionali, ma il regolamento che vieta la circolazione motorizzata nelle aree forestali comprendenti la connessa viabilità, è statale e non regionale. Le regioni come detto applicano con appositi regolamenti il Decreto L.vo 34/2018 di valenza statale, di valenza superiore al CDS in quanto trattasi di materia inerente il dissesto idrogeologico.